Voucher

Ultima modifica 13 settembre 2018

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.

Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher).

Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Vantaggi

Per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Per il prestatore
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso è cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

Il Committente

Possono impiegare prestatori di lavoro occasionale::

  • le famiglie
  • gli enti senza fini di lucro
  • i soggetti non imprenditori
  • le imprese familiari
  • gli imprenditori agricoli
  • gli imprenditori operanti in tutti i settori
  • i committenti pubblici

Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

  • i pensionati;
  • gli studenti di età compresa tra i 16 e i 25 anni regolarmente iscritti a ciclo di studi riconosciuto ma solo nei periodi di vacanza (Natale, Pasqua e d’estate) o il sabato e la domenica compatibilmente con lo studio;
  • i cassintegrati, i titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
  • gli inoccupati, i titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati;
  • i lavoratori in part-time;
  • gli imprenditori operanti in tutti i settori;
  • i prestatori extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno.

Attività lavorative

È possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Limiti economici per il prestatore 

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare 5.000 € nette (6666 € lorde) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare 2.000 € nette (2666 € lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.000 €.

Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro nette complessive per anno solare, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lorde.

Obblighi per il committente

Prima dell’inizio dell’attività di lavoro occasionale accessorio, (anche il giorno stesso purchè prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa sezione.

È possibile acquistare e riscuotere i “buoni lavoro” presso le Banche abilitate, gli uffici postali e i tabaccai.

I buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all'interno del medesimo circuito bancario.

Acquisto dei buoni lavoro

Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale.
Per l'acquisto dei voucher è dovuta una commissione fissa di 1 Euro.
I buoni lavoro sono disponibili con il valore di 10 Euro o in formato 'multiplo’ fino ad un valore di 500 Euro.
È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro.ù

Come comunicare con l'INPS

I committenti ed i prestatori per tutte le comunicazioni con l' INPS possono:

  • telefonare al Contact Center INPS al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento;
  • collegarsi al sito www.inps.it, accedere alla sezione "Elenco di tutti i servizi" e cliccare su "Lavoro occasionale accessorio"
  • recarsi presso le sedi dell’INPS.

Che cosa fare prima che abbia inizio la prestazione lavorativa

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente, ovvero il delegato, deve comunicare all’INPS::

  • il proprio codice fiscale (riportato sul voucher buono lavoro),
  • la tipologia di committente
  • la tipologia di attività
  • i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale)
  • il luogo di lavoro
  • la data d'inizio e fine della prestazione.

Tale comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all'INAIL.

Come riscuotere i buoni

È possibile riscuotere i Buoni lavoro entro un anno dal giorno dell'emissione.
I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso gli sportelli delle banche abilitate dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale presentandosi con il proprio codice fiscale ed un documento valido di riconoscimento.
L’operatore di sportello controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente all’INPS.
A pagamento avvenuto viene rilasciata un ricevuta di pagamento a notifica dell’operazione svolta.
Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alle sedi INPS.

Come farsi rimborsare i buoni

Il Committente può chiedere il rimborso dei buoni lavoro acquistati e non utilizzati presso gli sportelli bancari abilitati.

Cosa fare in caso di furto o smarrimento dei buoni 

In caso di furto o smarrimento dei buoni lavoro, è necessario che il Committente o il Prestatore effettuino denuncia alle autorità competenti.