Autocertificazione

Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2020, 09:43

Si informa che, con la modifica apportata dall'art. 30 bis, D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), all'art. 2 del DPR n. 445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

I privati (Banche, Assicurazioni, Notai, Avvocati, etc.) non hanno più la facoltà, ma l’obbligo di applicare le misure di semplificazione previste dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa con la conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati, in modalità semplificata, per la verifica delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Ciò si traduce, per il cittadino, nella possibilità di autocertificare i dati tipicamente oggetto di certificazione quali: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazioni di parentela), stato civile, regime patrimoniale (in base alle risultanze dell’atto di matrimonio) e molto altro ancora.

Anche le Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, non sono più soggette all’autenticazione della sottoscrizione.

Comunicazione del Sindaco
22-07-2021

Allegato formato pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot